Legge Sicurezza sul Lavoro
Le imprese italiane sono tenute ad adottare, nell'interesse della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, un sistema di misure cautelari in materia di sicurezza per questo motivo è importante la consulenza e la preparazione dell'rspp esterno o interno che sia.
Il nuovo regime giuridico riprende il contenuto dell'articolo 2087 del codice civile italiano, specificando che il datore di lavoro è tenuto ad eliminare i rischi presenti sul luogo di lavoro alla luce delle conoscenze tecniche esistenti e, ove ciò non sia possibile, a ridurli ad una minimo. Costituisce reato punibile anche l'inosservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro ea coloro che sono designati nei vari settori.
In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolate dal Decreto Legislativo 81/2008 (noto come Testo Unico Sicurezza Lavoro) recentemente modificato. Tale decreto recepisce in Italia, la Direttiva Europea sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, coordinata in un unico atto legislativo che prevede specifiche sanzioni contro i morosi.
Per avere una panoramica a livello informativo e non didattico di quello che è la materia dedita alla sicurezza negli ambienti di lavoro in Italia, puoi vederne un riassunto anche dei vari ruoli nella sezione, Sicurezza Sul Lavoro Normativa.
Legge Sicurezza sul lavoro 626
Il Decreto Legislativo 626/94 riguarda “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” ed è stato introdotto nel nostro Paese, per poi essere successivamente sostituito dal Testo Unico Sicurezza (Dlgs 81/08), per tutelare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il Decreto si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati.
Le novità più rilevanti introdotte dal Decreto è la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e la presenza di un Servizio di Prevenzione e Protezione in gestione al datore di lavoro. Il Servizio di prevenzione e protezione – articolo 8 – viene organizzato direttamente dal datore di lavoro all’interno dell’azienda o viene svolto da personale esterno che riceve l’incarico, rispettando quanto previsto dalla normativa. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali il nominativo della persona designata a svolgere il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Tra i vari compiti: l’individuazione dei fattori di rischi e la valutazione del rischio, elaborazione delle procedure di sicurezza, individuazione di programmi di formazione e informazione dei lavoratori.
L’articolo 4 dice: la valutazione del rischio viene effettuata direttamente dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, ed è effettuata per valutare, appunto, il livello di rischio a cui sono sottoposti i lavoratori ed intervenire con le misure appropriate.
Altra novità, infine, riguarda l’introduzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’articolo 2 definisce l’RLS come la “persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza”. In aziende fino a 15 dipendenti (articolo 18), l’RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende con più di 15 dipendenti viene invece eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Il numero di RLS presente in azienda varia a seconda del numero dei dipendenti. Per aziende fino a 200 dipendenti è previsto un unico Rappresentante; in aziende con un numero di dipendenti compreso tra 201 e 1000 ci saranno tre Rappresentanti; infine, sono previsti sei Rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive.
Il Decreto Legislativo 626/94 è stato sostituito completamente dal Decreto Legislativo 81/08 Testo Unico Sicurezza, recante misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Le principali disposizioni riguardano l'organizzazione di procedure approfondite per migliorare la salute e la sicurezza. Il datore di lavoro è tenuto, in particolare, a organizzare all'interno dell'impresa un servizio di protezione e prevenzione responsabile dell'identificazione dei fattori di rischio e della loro eliminazione o riduzione al minimo. Il Decreto contiene anche una serie di disposizioni in materia di screening medico, che istituisce la figura di un medico responsabile della regolare valutazione e certificazione dell'idoneità fisica dei dipendenti per svolgere i compiti loro assegnati. Un'altra sua importante disposizione riguarda l'elezione o la nomina di un rappresentante della forza lavoro in materia di salute e sicurezza che gode di particolari diritti di informazione e consultazione.
Inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai dipendenti tutte le informazioni generali sui rischi presenti sul luogo di lavoro e specifiche informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle mansioni assegnate alle persone. Infine, i dipendenti devono ricevere un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza specifica per il proprio particolare lavoro al momento dell'assunzione, in caso di trasferimento o cambio di lavoro, e in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di qualsiasi nuova tecnologia. È prevista anche una formazione speciale e adeguata per i rappresentanti della sicurezza.
Legge sicurezza sul lavoro 81/2008
Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008, 306 articoli e 52 allegati, nasce per sostituire il D.Lgs. 626/94: Il principale campo di applicazione riguarda la regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel Testo Unico vengono indicate tutte le figure obbligatorie atte alla tutela della sicurezza dei lavoratori in azienda, ognuna delle quali deve ricevere una formazione adeguata. Fra le altre novità ci sono modifiche per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che va adeguato alla nuova normativa. Nel 2009 è stata approvata un’integrazione del Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 106/09, nel quale vengono introdotti dei cambiamenti al TU. Visita anche il sito web interamente dedicato al Testo Unico sulla Sicurezza: Decreto Legislativo 81 2008
La struttura del Testo Unico sulla Sicurezza
I 306 articoli sono accorpati in 13 titoli:
- Titolo I: Disposizioni generali
- Titolo II: Luoghi di lavoro
- Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
- Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V: Segnaletica di sicurezza
- Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII: Videoterminali
- Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
- Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, biologici…)
- Titolo X: Agenti biologici
- Titolo XI: Atmosfere esplosive
- Titolo XII: Disposizioni penali
- Titolo XIII: Disposizioni finali
Campo di applicazione
Rispetto al D.Lgs. 626/94 il Testo Unico sulla Sicurezza allarga gli obblighi e i campi di applicazione, infatti si applica a tutte le aziende, anche autonome e familiari; a tutti i lavoratori, anche quelli a progetto e a domicilio e a tutte le tipologie di rischio.
Figure obbligatorie
Le figure che devono essere obbligatoriamente presenti in azienda, secondo quanto indicato dal Dlgs 81:
- Il datore di lavoro
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), che può essere anche esterno all’azienda e in alcuni casi (aziende con massimo 30 dipendenti) coincidere con il datore di lavoro.
- Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per le aziende che hanno fino a 15 dipendenti ci si può rivolgere al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
- Il Medico Competente.
- Gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.
La formazione
L’art. 37 del Testo Unico sulla Sicurezza disciplina la formazione delle figure preposte alla tutela della sicurezza dei lavoratori con i corsi sicurezza sul lavoro.
Nel particolare:
- RLS: corso di 32 ore con aggiornamento di 4/8 ore.
- RSPP: corso modulo A di 32 ore, modulo B la cui durata dipende dal settore di riferimento e il modulo C di 26 ore. L’aggiornamento va eseguito ogni 5 anni con un corso di 40 o 60 ore.
- RSPP per datore di lavoro: il corso dura 16 ore e anche in questo caso è necessario l’aggiornamento quinquennale.
- Addetto al primo soccorso: corso di 12 o 16 ore a seconda della classificazione aziendale, aggiornamento ogni tre anni con corso di 4 o 6 ore.
- Addetto alla prevenzione incendi: corso di 4 ore per aziende a rischio basso, corso di 8 ore per rischio medio e corso 16 ore per alto rischio.
Documento di Valutazione Rischi
Le novità per il DVR sono contenute negli artt. 28 e 29 del Testo Unico sulla Sicurezza.
Il primo riguarda l’oggetto della valutazione dei rischi, ovvero tutti i fattori che possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso quelli che causano stress da lavoro correlato. Il DVR deve avere una data certa. Il Garante ha esplicato il concetto di apposizione di una data certa richiamando gli artt. 2704 e 2705 del c.c.. Bisogna perciò far porre sul DVR un timbro in un ufficio postale (art.8 D.Lgs. 261/99); apporre una marca temporale se è un documento informatico; apporre un’autentica, depositare il documento o vidimare un verbale in conformità alla legge notarile; registrare il documento a norma di legge in un ufficio pubblico.
Il DVR deve contenere:
- una relazione sulla valutazione dei tutti i rischi, nella quale vanno specificati i criteri utilizzati per tale valutazione;
- le misure di prevenzione e di protezione attuate e l’elenco dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure che verranno utilizzate per migliorare i livelli di sicurezza;
- le procedure per attuare le misure di prevenzione indicate, chi, fra tutti i lavoratori in possesso di competenze e poteri adeguati, deve provvedervi;
- il nominativo dell’RSPP, dell’RLS (o dell’RLST) e del medico competente che ha partecipato alla redazione del DVR;
- l’elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
L’art. 29 contiene le modalità per effettuare la valutazione dei rischi:
- Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con l’RSPP e il medico competente;
- la valutazione viene effettuata anche in collaborazione con l’RLS, oltre che con RSPP e medico competente;
- rielaborazione del DVR in caso di modifiche, significative dal punto di vista della sicurezza, del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro;
- autocertificazione, entro il 2012 e solo per aziende con massimo 10 dipendenti;
Aggiornamenti del Testo Unico Settembre 2015
Modifiche al Testo Unico edizione settembre 2015 Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’edizione di settembre 2015 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, che è possibile scaricare in formato PDF qui. Come noto il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro è il principale testo di riferimento della normativa che disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro quindi diritti e doveri del datore, ma anche dei lavoratori e di tutte le figure professionali e rappresentanti. Proprio l’ampia categoria di soggetti interessati fa sì che il Testo sia in continua evoluzione e venga modificato, aggiornato e integrato.
A settembre 2015 sono stati infatti stati integrati nel testo alcuni interpelli e circolari, e modificati alcuni articoli, nello specifico:
- abrogato il comma 5 dell’art. 3
- modificati: art. 88, comma 2, lettera g – bis) artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis, 87, 98, 190 Art. 284
Per quanto riguarda questo ultimo articolo inerente le sanzioni applicabili al medico competente:
Sanzioni a carico del medico competente .Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 328,80 a euro 1.315,20 per la violazione dell’articolo 279, comma 3.
Penalità mancanze adempimenti legge sicurezza sul lavoro
L'omissione delle necessarie precauzioni pone la responsabilità penale del datore di lavoro e il diritto del datore di lavoro di chiedere i danni.
Società italiane e controllate che non hanno ancora provveduto alla valutazione dei rischi, alla predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, all'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla nomina dei dipendenti e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, corsi di formazione, ecc., rischiano l'arresto da tre (3) a sei (6) mesi o la multa da Euro 2.500 a Euro 6400 (art. 55, comma 1, TUSL) e la sospensione dell'attività (e il suo divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione).
Il Decreto Legislativo n.81 / 2008 (TUSL) prevede all'articolo 28 che tutte le società italiane pubbliche e private DEVONO redigere e aggiornare un Documento di Valutazione dei Rischi (“Documento di Valutazione dei Rischi”) formale, sotto la diretta responsabilità di il datore di lavoro.
Le misure di prevenzione e protezione, nonché i dispositivi di protezione individuale ("Dispositivi di Protezione Individuale") e le azioni da intraprendere per aggiornare tutte le misure di prevenzione dovranno essere attuate immediatamente o in tempi brevissimi se c'è un problema di urgenza, o verranno inseriti nella programmazione aziendale quando si tratta di adeguamento del lavoro previsto nel medio o lungo termine.
L'articolo 28 del TUSL stabilisce che il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere i seguenti contenuti:
-
Rapporto sulla valutazione dei rischi: contenente il dettaglio di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro.
Questa analisi è solitamente suddivisa in base a diversi fattori di rischio, quali: luogo di lavoro, macchinari, attrezzature, questioni chimiche, fisiche e biologiche, organizzative e gestionali, ecc. L'analisi è preceduta da informazioni sull'organigramma e sul business. Dovrebbe inoltre indicare i criteri utilizzati per la valutazione del rischio. - Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate al fine di eliminare i suddetti rischi individuati o, qualora non sia possibile eliminarli completamente, ridurre il rischio ad un livello “accettabile”.
- Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza;
- Indicazione del Responsabile del Servizio per la Prevenzione (Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione), del Rappresentante per la Protezione dei Lavoratori per la Sicurezza (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e del Medico della Società (Medico Competente);
Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI), che sono indumenti protettivi per i lavoratori che indossano i dispositivi di protezione individuale (es. Scarpe di sicurezza, casco, guanti, maschere, ecc.).
Programma delle misure che ritiene necessarie per garantire il miglioramento degli standard di sicurezza nel tempo, ovvero tutte quelle misure
- Titolo I (art. 1-61) Principi comuni: Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali;
- Titolo II (art. 62-68) Luoghi di lavoro: Disposizioni generali, Sanzioni;
- Titolo III (art. 69-87) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche;
- Titolo IV (art. 88-160) Cantieri temporanei o mobili: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni;
- Titolo V (art. 161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: Disposizioni generali, sanzioni;
- Titolo VI (art. 167-171) Movimentazione manuale dei carichi: Disposizioni generali, sanzioni;
- Titolo VII (art. 172-179) Attrezzature munite di videoterminali: Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni;
- Titolo VIII (art. 180-220) Agenti fisici: Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni;
- Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose: protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni;
- Titolo X (art. 266-286) Esposizione ad agenti biologici: obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni;
- Titolo XI (art. 287-297) Protezione da atmosfere esplosive: disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni;
- Titolo XII (art. 298-303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;
- Titolo XIII (art. 304-306) Disposizioni finali.
La struttura del decreto è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.
Successive modifiche da parte del legislatore sulla complessa e corposa normativa hanno riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:
- Misure generali di tutela;
- Valutazione dei rischi;
- Sorveglianza sanitaria;
- Rspp e Rls.